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STATUTO della Associazione culturale ANTHEIA – Anthesis, eia!

Art 3. Soci
L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono in soci: Promotori: coloro che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera e con il loro sostegno ideale e/o economico alla costituzione dell’associazione; Ordinari: coloro che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può istituire altre categorie di soci nel rispetto delle leggi vigenti e stabilisce annualmente l’ammontare delle quote sociali al cui versamento sono tenuti indistintamente tutti gli associati. La quota vale per l’anno solare in cui è versata ed anche per l’anno solare successivo se il versamento avvenga dopo il 1° novembre. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti. L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo e comporta per tutti gli associati, di qualsiasi categoria facciano parte, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione del socio per gravi motivi. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. In caso diverso l’associazione si intende rinnovata per l’anno successivo. In caso diverso l’associazione si intende rinnovata per l’anno successivo. I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

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